Chi siamo

AVO, Associazione Volontari Ospedalieri, rappresenta una delle più importanti e riconosciute realtà nel settore del volontariato socio-sanitario: può fare parte di questa associazione chiunque abbia il desiderio di mettere al servizio degli ammalati degenti negli ospedali parte del proprio tempo. L’associazione è  estesa su tutto il territorio nazionale, con 217 sedi riunite nella Federavo: in totale si contano circa 27.000 volontari.

AVO si propone di intervenire attivamente, all’interno delle strutture ospedaliere, allo scopo di:

  • contribuire ad umanizzare la vita in ospedale;
  • testimoniare la solidarietà della comunità;
  • offrire ai degenti sostegno nella solitudine e nelle difficoltà.

Il volontario AVO è accanto all’ammalato e all’anziano, accogliendo i loro bisogni di ascolto e compiendo tutti quei gesti che un autentico sentimento di solidarietà consente.
È un modo discreto, ma di grande concretezza, per testimoniare che indifferenza e individualismo si possono superare.

Oltre a rappresentare un beneficio nei confronti degli ammalati, il volontario AVO ha una opportunità di crescita personale. Il volontariato, infatti, contribuisce a sviluppare un sentimento di maggior attenzione, empatia e solidarietà nei confronti del prossimo, all’interno di un’organizzazione che nello stesso tempo promuove momenti di incontro e socializzazione finalizzati a creare un forte spirito di gruppo. Inoltre, AVO fornisce la formazione necessaria per rispondere alle effettive esigenze dei degenti.
In particolare, gli scopi dell’associazione si traducono nelle seguenti attività:

  • inserimento del volontario, dopo un colloquio e un corso di formazione di base, nella struttura AVO che opera in convenzione l'ospedale;
  • inserimento del volontario nel servizio con l’affiancamento di un collega esperto durante il periodo di tirocinio;
  • organizzazione di riunioni periodiche mirate alla condivisione delle proprie ed altrui esperienze;
  • formazione permanente nelle strutture ospedaliere;
  • organizzazione di convegni regionali e nazionali;

 

 

 

Modello Statuto Avo

Art. 1 : L'A.V.O.

L'A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri) di ............, con ininterrotta attività dal ..........., regolarmente costituita a norma delle disposizioni del Codice Civile, con rogito del Notaio ............ di ............ n. ........... Rep. del .........., registrato a ............ il .......... al n. .......... conferma la sua forma giuridica di "Associazione di Volontariato" ed agisce in conformità e nei< limiti della legge n. 266/1991 e delle leggi statali e regionali in materia. L'Associazione "A.V.O." ha struttura e contenuti democratici, ha durata illimitata, ha la propria sede in .......... ed è associata alla A.V.O. regionale e alla FEDERAVO condividendone i principi ispiratori.

Art. 2 : Finalità - Disposizioni Generali

L'A.V.O.:
a) in obbedienza al Vangelo e con la partecipazione di tutti gli uomini di buona volontà , intende rendere a tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e psichici, un servizio qualificato, volontario e gratuito;
b) fonda la sua attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale;
c) esclude qualsiasi fine di lucro anche indiretto, operando esclusivamente per fini di solidarietà sociale, civile e culturale;
d) opera nelle strutture ospedaliere e nelle altre strutture socio-assistenziali con un servizio organizzato, qualificato e gratuito per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati nell'ambito delle strutture stesse offrendo loro, durante la degenza, calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento, la noia: con l'esclusione però di qualunque mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale medico e paramedico. E' una presenza che integra e non si sostituisce a quelli che sono i compiti perseguiti e le responsabilità assunte dalle organizzazioni nelle quali svolge la sua attività ;
e) collabora con le Istituzioni per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;
f) si impegna anche in progetti e sperimentazioni mirati a migliorare il servizio a favore dell'ammalato.

Art. 3 : Associati

L'A.V.O. è aperta a tutte le persone fisicamente e psicologicamente idonee che siano maggiorenni, che ne condividano gli scopi, ne accettino lo Statuto e che intendano svolgere un  servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore di ricoverati presso presidi sanitari e socio-assistenziali. A ogni socio è richiesta, come condizione essenziale, una adeguata formazione che lo metta in grado di realizzare, nel migliore dei modi, le finalità , i compiti e gli obiettivi dell'Associazione. I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere l'attività preventivamente concordata e organizzata, nonchè di recedere dall'appartenenza all'Associazione. I soci, inoltre, hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, di pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e di prestare l'attività preventivamente concordata ed organizzata. I soci hanno tutti pari diritti e doveri.

Art. 4 : Finanziamento

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, Enti e Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Esecutivo. Le operazioni sui conti saranno effettuate dalle persone designate dal Consiglio attraverso delega del Presidente.

Art. 5 : Contabilità

L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione curerà la tenuta del bilancio preventivo e conto consuntivo annuali, nonchè la tenuta di un registro per l'inventario dei beni (mobili e immobili) da aggiornarsi ad ogni fine di esercizio finanziario. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo vanno deliberati dal Consiglio Esecutivo rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio ed approvati dall'Assemblea
entro i successivi tre mesi.

Art. 6 : Gli organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio Esecutivo;
- Presidente;
- Collegio dei Revisori dei conti;
- Collegio dei Probiviri.

Art. 7 : Assemblea

L'Assemblea è costituita dai soci dell'Associazione. Essa è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qual volta il Consiglio lo ritenga necessario. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. In prima
convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.
Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. L'assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del Consiglio Esecutivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Esecutivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare le richieste di modifica statutaria o di scioglimento di cui all'art. 17;
- stabilire l'ammontare delle quote sociali e dei contributi a carico degli aderenti.

Art. 8 : Consiglio Esecutivo

E' composto da 5 a 11 membri ed elegge, nel suo seno, il Presidente, che ha la rappresentanza dell'Associazione, e 1 o 2 vice-presidenti che ne fanno le veci in assenza o impedimento del Presidente. Al Consiglio sono attribuiti i seguenti compiti:
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività , distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e  autorizzando le spese occorrenti;
- nominare il segretario, il tesoriere e gli altri responsabili e coordinatori di settore;
- in genere provvedere a tutti gli atti di amministrazione. Il Consiglio Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente di norma una volta al mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 9 : Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Esecutivo è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti. Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 13 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti artt. 7 e 8. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Esecutivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.


Art. 10 : Collegio dei Revisori

E' composto di tre membri ed elegge fra essi il Presidente. Provvede al controllo dei conti dell'Associazione e riferisce annualmente all'Assemblea. Esercita i poteri e le funzioni degli artt. 2403 e segg. del c.c. I Revisori possono essere anche esterni all'Associazione.

Art. 11 : Collegio dei Probiviri

E' composto di tre membri ed elegge fra essi il Presidente. E' investito, su proposta del Consiglio Esecutivo, delle questioni di carattere disciplinare e decide in via definitiva sull'esclusione per gravi motivi del socio, quali che siano le funzioni ricoperte, ai sensi del successivo art. 16. Giudica ex bono at aequo senza formalità di procedure. Il provvedimento emesso è inappellabile.

Art.12 : Segretario e Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Esecutivo;
- coordina l'attività delle altre persone addette alla Segreteria;
Il Tesoriere:
- predispone lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo;
- cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Art. 13 : Norme riguardanti gli Incarichi Sociali

Tutte le cariche e gli incarichi sociali sono gratuiti, hanno durata di tre anni e possono essere rinnovati. Il Presidente può essere rieletto una sola volta e i Consiglieri due volte consecutivamente. Pure gratuite sono le prestazioni fornite dai volontari. Qualora venga a mancare un componente del Consiglio Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei conti o del Collegio dei Probiviri, per dimissioni od altra causa, sarà sostituito per cooptazione dall'organo collegiale cui appartiene e il nuovo membro scadrà con la scadenza degli altri componenti. La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto per il Consiglio Esecutivo e meno di due per il Collegio dei Revisori e per il Collegio dei Probiviri. Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati, con deliberazione motivata, dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina, ancora prima della scadenza, per ragioni di opportunità associativa.

Art. 14 : Copertura Assicurativa

L'Associazione curerà per i propri soci che prestano attività di volontariato la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente. Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontariato.

Art. 15 : Quota Sociale

La quota associativa è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale e non è restituibile in caso direcesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea nè prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 16 : Perdita delle qualità di socio

Perdono la qualità di socio:
- coloro che non versano la quota sociale per due anni consecutivi;
- i dimissionari;
- coloro che senza giustificato motivo non esplicano, per almeno un anno, alcuna attività nell'interesse dell'Associazione;
- coloro che, in base a determinazione del Consiglio Esecutivo, per violazioni delle norme statutarie o per altri gravi motivi risultano nuocere al prestigio o arrecare pregiudizievoli intralci alla regolare attività dell'Associazione.
Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri il quale decide in via definitiva. In attesa della decisione, il Consiglio Esecutivo ha facoltà di sospendere il socio da qualsiasi attività associativa.

Art. 17 : Scioglimento e messa in liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere richiesto dal Consiglio o da almeno due terzi dei soci. Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto, secondo norme, modalità e tempi stabiliti dall'Assemblea, ad altra Associazione che sia in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente Statuto. Le modifiche dello Statuto sono consentite ai termini di legge.

Art. 18 : Approvazione da parte dell'Assemblea

L'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del presente Statuto è condizione indispensabile per poter utilizzare il logo AVO.
 

Un pò di......storia

 

Un bicchiere d'acqua

Un lamento proveniente da un letto di corsia dell'ospedale del Policlinico di Milano, aveva attirato l'attenzione di un medico che stava attraversando un reparto. Era un pomeriggio dell'estate del 1975 e il professor Erminio Longhini, primario medico dell'ospedale di Sesto San Giovanni, si avvicinò al letto in cui giaceva una donna, che con un flebile ma insistente gemito continuava a chiedere un qualcosa di tanto semplice quanto indispensabile: un bicchiere d'acqua.

 

"A chi tocca?"

Il professore vide che nessuno si era avvicinato per accogliere la sua richiesta. Le altre ricoverate erano indifferenti così come l'inserviente, che stava pulendo il pavimento al centro della sala. Quando il medico domandò a quest'ultima come mai non si preoccupasse di portare un po' d'acqua alla povera signora, la risposta fu :"Non tocca a me". Questa affermazione fece a lungo riflettere il professor Longhini e la sera stessa ne volle parlare ad un gruppo di amici, che proprio in quel periodo si ritrovavano regolarmente per cercare di dar vita a "qualcosa" che portasse solidarietà, aiuto materiale e sostegno morale a chi si trovasse nel bisogno. Questo "qualcosa" si concretizzò nella risposta a quella domanda: "toccava a loro" creare un'associazione di persone che si sarebbero occupate di altre persone, più sfortunate, in condizioni svantaggiate, curate sì con professionalità e responsabilità, ma spesso in ambienti spersonalizzanti che le consideravano solo come "organi malati da curare" o peggio ancora come "numero di posto letto”..

 

I primi passi


L'iniziativa di un'associazione

di volontariato ospedaliero fu

sperimentata per la prima volta

nell'ospedale di Sesto San

Giovanni, dopo aver cercato

ed ottenuto la collaborazione

dei responsabili dell'ospedale,

dei sindacati.
Il 6 maggio 1976 nell'aula Borghi del Policlinico di Milano ebbe inizio il primo corso di formazione per i futuri volontari.

 

La grande avventura dei volontari ospedalieri

 

Nel gennaio 1977 fu pubblicato il primo numero del bollettino informativo dell'associazione, chiamato Noi insieme, poche copie distribuite a mano che riportavano l'esperienza e l'entusiasmo di quei primi volontari dell'ospedale di Sesto San Giovanni. Il numero dei volontari cominciava a crescere.
Nel settembre dello stesso anno l'AVO fu invitata a Parigi al "IV Congresso europeo del volontariato e dell'atto gratuito" e questo servì ai volontari di stimolo ulteriore a proseguire sulla strada intrapresa con tanta determinazione. In tutta Europa infatti il volontariato si stava facendo strada ed era già un elemento costitutivo del tessuto sociale; tra le diverse associazioni si erano sviluppati contatti e scambi altamente utili e formativi.

 

Il riconoscimento ufficiale


Nel dicembre del 1978 venne promulgata la legge n°833 sull'Istituzione del servizio sanitario nazionale e per la prima volta una precisa normativa sancì la presenza del volontariato all'interno delle strutture pubbliche sanitarie.